Codice di Consumo
Alcune informazioni tratte da Il Codice di Consumo
Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 Codice del consumo
Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo.
(Titolo III Capo I)La legge
In data 6 settembre 2005 è stato promulgato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge “ CODICE DEL CONSUMO” che unifica le norme di legge in materia di vendita al consumo. Precedentemente già il D.L. n.24 del 2 febbraio 2002, in vigore dal 23 marzo 2002, aveva recepito e tramutato in legge la direttiva Europea n. 1999 / 44/ CE modificando l’art. 1519 del Codice Civile con un apposito paragrafo titolato “DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO”, introducendo gli artt.da 1519-bis a 1519-nonies.
I beni
La categoria dei beni che rientrano nella sfera di applicazione della nuova disciplina comunitaria riguarda esclusivamente beni di consumo.
Le parti
La direttiva si applica esclusivamente ai rapporti contrattuali tra venditori professionali e consumatori-acquirenti persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nell’ambito della propria attività professionale. Non sono definiti consumatori le persone giuridiche, gli enti (associazioni, fondazioni, ecc.), le persone fisiche qualificabili quali “professionisti”. La nuova disciplina è destinata esclusivamente alla tutela dei consumatori in tutti i casi di compra-vendita che si venga ad instaurare tra una parte (acquirente) che sia un “consumatore” ed un’altra (venditore) che agisca per scopi imprenditoriali.
Conformità del contratto (Art. 129)
La direttiva introduce una riforma sostanziale nel rapporto di compra-vendita: il principio di CONFORMITA’ DEL CONTRATTO ossia una obbligazione di carattere contrattuale di consegnare al “consumatore” beni conformi al “contratto di vendita”. Non si tratta più, dunque, di stabilire secondo i criteri tradizionali del diritto della garanzia legale (previsto e disciplinato dalla legge) se un bene presenti o meno “vizi occulti”, “difetti di funzionamento” ecc. si tratta invece di stabilire se un bene di consumo risulti o meno essere conforme al contratto di vendita.
Requisiti di conformità
Si presume che i beni siano conformi al contratto ove “idoneità all’uso normale” si intende l’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo. “Idoneità particolari” si intendono quelle illustrate dal venditore e a conoscenza del consumatorei.
La garanzia legale
La garanzia legale copre i difetti di conformità esistenti all’atto della consegna, vale a dire i difetti esistenti nel bene e che si manifestano nell’arco dei 24 mesi, con esclusione dei difetti sopravvenuti. Il diritto alla garanzia potrà essere azionato dal “consumatore” soltanto nei confronti della sua controparte ossia il “venditore”.
I termini di garanzia (Art. 132)
La nuova disciplina introduce il nuovo termine di “prescrizione” (che in Italia era di un anno dalla consegna del bene) che viene portato a due anni. La denuncia di difformità del prodotto deve essere effettuata dal consumatore entro due mesi dalla data in cui il difetto di conformità si è manifestato. Se il “difetto di conformità” si manifesta entro sei mesi dalla consegna del bene, il difetto si presume essere originario del prodotto (salvo prova contraria) e, come tale, riconducibile alla sfera di responsabilità del “venditore”. Se il “difetto di conformità” si manifesta oltre i sei mesi l’onere di provare il “difetto di conformità “ e la data di manifestazione spetta al consumatore.
I diritti del consumatore (Art. 130)
In caso di “difetto di non conformità” il “consumatore” potrà richiedere, a propria scelta, la riparazione o la
sostituzione del bene, semprechè il rimedio prescelto ( ad esempio sostituzione del prodotto invece della
semplice riparazione) non sia impossibile o eccessivamente oneroso e sproporzionato.
In ogni caso il consumatore non deve sostenere alcuna spesa, né di materiali, né di manodopera, né di
spedizione, né di altro. Qualora i due rimedi falliscano, il consumatore potrà azionare i due “rimedi
residuali” della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto..
La garanzia convenzionale (Art. 133)
Fatto salvo i diritti derivanti dalla garanzia legale, la GARANZIA CONVENZIONALE è una garanzia che offre ulteriori benefici rispetto a quella legale, vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima (ne deriva che il venditore può solo promettere diritti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge). La Garanzia convenzionale deve rispettare la garanzia legale e deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
- che il consumatore è titolare dei diritti previsti e che la garanzia lascia impregiudicati tali diritti
- deve riportare in modo chiaro l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali per farla valere, compresi la durata, nonché il nome e la ditta di chi la offre
- deve essere redatta in lingua italiana
- deve rispettare i termini stabiliti dall’azienda emittente.